La Legge 2 gennaio 1989, n. 6, Legge quadro nazionale per l’ordinamento della professione di Guida Alpina, disciplina le figure di:
- Aspirante Guida Alpina
- Guida Alpina – Maestro di Alpinismo
e, agli articoli 21, 22 e 23, le figure di:
- Accompagnatore di Media Montagna
- Guida Vulcanologica
e stabilisce le aree di attività o discipline, le funzioni e le competenze di dette figure professionali.
Stabilisce quindi che:
- l’accompagnamento a titolo professionale di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio e in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche è riservato alle Guide Alpine (art. 2);
- l’insegnamento a titolo professionale delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche è riservato alle Guide Alpine (art. 2);
- l’accompagnamento a titolo professionale di persone in escursioni in montagna è riservato alle Guide Alpine e agli Accompagnatori di Media Montagna (art. 2, art. 21 e art. 22);
- l’accompagnamento a titolo professionale di persone in ascensioni o escursioni su vulcani è riservato alle Guide Alpine e alle Guide Vulcanologiche (art. 2 e art. 23).
Inoltre la Legge 2008, n. 81, Allegato XXI, Linee guida per l’esecuzione di lavori temporanei in quota con l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, riconosce il Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane quale ente formatore nazionale per i lavori temporanei in quota con l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.