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Come siamo organizzati

L’esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e di guida alpina – maestro di alpinismo, e quella di accompagnatore di media montagna è subordinato rispettivamente all’iscrizione all’albo professionale ed all’elenco speciale AMM, e tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal collegio regionale delle guide.

 

Funzioni dei collegi regionali

a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali nonché l’iscrizione nei medesimi e il rinnovo della stessa;
b) vigilare sull’osservanza, da parte dei componenti del collegio, delle regole della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari;
c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri Paesi;
d) dare parere, ove richiesto, alla regione e alle autorità amministrative su tutte le questioni che cinvolgono l’ordinamento e la disciplina della professione, nonché l’attività delle guide;
e) collaborare con le competenti autorità regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fine del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disgaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell’ambiente naturale montano e la promozione dell’alpinismo e del turismo montano;
f) organizzare, avvalendosi della commissione tecnica, i corsi di formazione.
g) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell’ambiente montano e della pratica dell’alpinismo;
h) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti;
i) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge quadro e dalla legge regionale.

Doveri

Tutti gli iscritti all’albo sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale.

Tutte le guide alpine – maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti all’albo sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell’ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

 

Sanzioni disciplinari e ricorsi

Tutti gli iscritti che si rendano colpevoli di violazione delle norme della deontologia professionale, sono passabili dalle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dell’albo per un periodo da un mese a un anno;
d) radiazione.

I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l’iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La promozione del ricorso sospende, fino alla decisione, l’esecutività del provvedimento.

 

Tariffe professionali

Le tariffe sono stabilite dalla competente autorità della regione, sentito il direttivo del collegio regionale delle guide, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal collegio nazionale delle guide, ed approvata dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Tariffe professionali minime :

Esercizio abusivo della professione

L’esercizio abusivo della professione è punito ai sensi dell’articolo 348 del codice penale.
La sanzione è applicata dalla competente autorità della regione competente per territorio.

 

Scuole di alpinismo

Possono essere istituite scuole di alpinismo o di sci – alpinismo per l’esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2.

Le scuole di alpinismo e di sci – alpinismo devono essere autorizzate dalla regione competente per territorio e devono essere dirette da una guida alpina – maestro di alpinismo iscritta nell’albo della regione medesima.

L’attività di insegnamento nelle scuole di alpinismo e di sci – alpinismo deve essere svolta da guide alpine – maestri di alpinismo.

 

Scuole e istruttori del C.A.I.

Il Club alpino italiano, ai sensi delle lettere d) e e) dell’articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come sostituito dall’articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci – alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.

Collegio Regionale delle Guide Alpine e Accompagnatori di Media Montagna della Regione Marche

info@guidealpinemarche.com- 2010